La Cassazione conferma il diritto del Comune di Capri sul Bar Funicolare

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 548/2024, ha posto fine alla lunga controversia tra il Comune di Capri e la società Sippic S.p.A. riguardante la proprietà del “Bar Funicolare”, confermando il diritto dell’ente comunale sull’immobile.
La vicenda trae origine da una concessione quindicennale rilasciata nel 1930 dal Comune di Capri alla Sippic S.p.A. per l’utilizzo di una porzione della terrazza sovrastante la stazione superiore della funicolare, dove fu realizzato un bar all’aperto. Scaduta la concessione nel 1945, la società ha continuato a detenere l’immobile, concedendolo anche in locazione a terzi.
Nel 2005, il Comune di Capri ha avviato un’azione legale per ottenere il rilascio dell’immobile e la restituzione dei canoni di locazione indebitamente percepiti. La Sippic S.p.A. si è opposta, sostenendo di essere divenuta proprietaria del bar in virtù di un decreto di esproprio del 1957 o, in alternativa, per usucapione.
Dopo le sentenze favorevoli al Comune sia in primo che in secondo grado, la Suprema Corte ha definitivamente respinto il ricorso della Sippic S.p.A., dichiarandolo inammissibile su tutti e quattro i motivi presentati. In particolare, la Cassazione ha confermato che:

  1. L’area su cui sorge il bar è di proprietà demaniale del Comune di Capri in base alla presunzione di demanialità prevista dall’art. 22 della L. 20.3.1865 n. 2248;
  2. Gli atti della procedura di espropriazione erano stati richiesti dalla Sippic S.p.A. in qualità di concessionaria del Comune e non in proprio;
  3. Non è possibile usucapire un’area demaniale;
  4. La precedente sentenza della Cassazione (n. 12282/2004) non costituisce giudicato sulla questione della proprietà dell’immobile.
    La società Sippic S.p.A. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali, quantificate in € 8.700,00 comprensive di spese vive e compensi.
    Questa sentenza ribadisce importanti principi in materia di demanialità dei beni pubblici e della loro inusucapibilità, confermando la necessità di tutelare il patrimonio pubblico da occupazioni sine titulo protratte nel tempo.
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