Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, annullando la deliberazione del Comune di Capri che disponeva la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2024
Con la sentenza n. 4110 del 29 maggio 2025, il TAR Campania – Sezione VII ha segnato un punto decisivo nella battaglia legale contro le proroghe automatiche delle concessioni balneari, accogliendo integralmente il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro il Comune di Capri.
Al centro della controversia la Deliberazione della Giunta del Comune di Capri del 29 dicembre 2023, n. 209, che aveva disposto un’ulteriore proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative fino al 31 dicembre 2024, applicando la disciplina prevista dalla legge n. 118/2022 e dalle successive modifiche introdotte dal decreto-legge n. 198/2022.
L’amministrazione comunale aveva giustificato la proroga invocando le “ragioni oggettive” previste dall’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022, citando la mancata conclusione del procedimento governativo per l’accertamento della scarsità della risorsa naturale, l’assenza dei decreti attuativi per le procedure di gara e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla questione delle opere realizzate su suolo demaniale.
L’Autorità Garante ha impugnato la delibera sostenendo che la disciplina legislativa nazionale sulla quale il Comune aveva fondato il provvedimento risulta in contrasto con il diritto dell’Unione europea, in particolare con:
Il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Capri, confermando la legittimazione dell’AGCM ad agire contro atti che violino le norme a tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990.
Nel merito, i giudici amministrativi hanno richiamato i principi consolidati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui:
L’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE è dotato di un livello di dettaglio tale da determinare la disapplicazione della normativa nazionale sulla proroga automatica e imporre l’espletamento delle gare. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, tra cui TAR Campania-Salerno n. 887/2023, la direttiva persegue l’obiettivo di aprire il mercato delle attività economiche che richiedono l’utilizzo di risorse scarse mediante il confronto competitivo.
Il dovere di disapplicazione della normativa interna confliggente con il diritto europeo sussiste anche in capo alla pubblica amministrazione, che diversamente incorrerebbe nella contraddittoria situazione di emanare atti amministrativi illegittimi. Come confermato da TAR Puglia-Bari n. 755/2023, le norme legislative nazionali che hanno disposto proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono in contrasto con il diritto eurounitario.
Il Tribunale ha ribadito che, con lo spirare del 31 dicembre 2023, è tornata a riprendere vigore la regola della necessaria procedura competitiva inderogabile. Come stabilito dalla giurisprudenza più recente, tra cui TAR Campania-Napoli n. 2211/2024, tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello.
Il TAR ha chiarito che, per potersi legittimamente giovare della proroga tecnica senza violare il diritto dell’Unione, le autorità amministrative competenti devono aver già indetto la procedura selettiva o aver deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi.
Nel caso di Capri, non risultava agli atti alcuna prova dell’avvio di procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni, circostanza che ha reso illegittima la proroga disposta.
Il Tribunale ha precisato che nemmeno le successive proroghe legislative, come quella introdotta dal decreto-legge n. 131/2024 che ha differito la scadenza al 30 settembre 2027, possono incidere sull’esito del giudizio. Come già stabilito da TAR Calabria-Catanzaro n. 653/2024, anche queste ulteriori proroghe devono essere disapplicate per contrasto con la direttiva Bolkestein.
La decisione del TAR Campania rafforza l’orientamento giurisprudenziale consolidato che impone alle amministrazioni comunali di procedere immediatamente all’indizione di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Come evidenziato dalla sentenza, l’interesse pubblico alla conclusione delle gare diviene centrale quale strumento indispensabile per garantire legalità, trasparenza e concorrenza nell’assegnazione delle risorse demaniali marittime nel rispetto del diritto europeo.
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che vede i Tribunali Amministrativi Regionali annullare sistematicamente le delibere comunali che dispongono proroghe automatiche delle concessioni balneari.
L’effetto combinato di queste decisioni sta creando una pressione crescente sulle amministrazioni locali affinché procedano rapidamente all’organizzazione delle procedure competitive, superando definitivamente il regime delle proroghe automatiche che ha caratterizzato il settore per oltre un decennio.
La compensazione delle spese processuali, disposta dal Tribunale “per ragioni di equità in ragione della complessità della questione”, testimonia la delicatezza della materia, ma non attenua la chiarezza del principio affermato: le concessioni demaniali marittime devono essere assegnate attraverso procedure trasparenti e competitive, in piena conformità ai principi del diritto europeo della concorrenza.
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