L’art. 40 della Legge 104/1992 stabilisce che “i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale”.
L’art. 8 della Legge 104/1992 prevede che l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzino mediante una serie di interventi, tra cui:
La Legge 8 novembre 2000, n. 328 ha introdotto il sistema integrato di interventi e servizi sociali. L’art. 14 di tale legge prevede che “per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale”.
Il progetto individuale deve comprendere:
L’art. 50 del Testo Unico degli Enti Localistabilisce le competenze generali del sindaco, prevedendo che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
L’art. 54 del Testo Unico degli Enti Localidisciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, stabilendo che il sindaco “adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in modo inequivocabile che la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 costituisce un obbligo per i Comuni. Come stabilito dal TAR Calabria, “il Comune ha l’obbligo di predisporre, su richiesta dell’interessato o di chi ne esercita la potestà genitoriale, un progetto individuale di assistenza ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale. Tale obbligo sussiste nei confronti dei soggetti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992”.
Il TAR Sicilia del 2023 ha precisato che “il Comune, su richiesta dell’interessato o di chi ne esercita la potestà, ha l’obbligo di predisporre, d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale, un Progetto individuale di Assistenza (P.A.I.) secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge 328/2000. Tale progetto, finalizzato alla piena integrazione del disabile nell’ambito della vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa, deve comprendere la valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona erogati dal Comune in forma diretta o accreditata”.
Il TAR Calabria ha chiarito che “la predisposizione del progetto, una volta richiesta dall’utente in possesso dei relativi presupposti, costituisce un adempimento obbligatorio e non discrezionale per l’Amministrazione comunale, che deve attivarsi tempestivamente per concludere il procedimento e avviare il sub-procedimento finalizzato all’intesa con l’ASL”.
Il TAR Abruzzo ha stabilito che “il termine per la conclusione del procedimento, nelle Regioni che non hanno diversamente disciplinato la materia, è di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza”, precisando che “il Comune è l’autorità procedente dotata di poteri d’impulso, di sospensione – qualora sia necessario acquisire informazioni – e di conclusione del procedimento con provvedimento espresso”.
Il TAR Lombardia ha precisato che “il progetto individuale deve essere redatto a seguito di specifica istruttoria condotta anche con l’ausilio delle aziende sanitarie e deve contenere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, l’indicazione di tutte le misure che si intendono attuare al fine di superare la condizione di svantaggio in cui si trova la persona disabile”.
La stessa sentenza del TAR Milano ha chiarito che “spetta ai comuni l’obbligo di farsi carico delle persone che necessitano di ricovero in strutture residenziali provvedendo direttamente al versamento delle rette, salvo richiesta di compartecipazione all’assistito in base all’ISEE di quest’ultimo”.
L’art. 1 del Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020)ha rafforzato l’obbligo delle aziende sanitarie di implementare le attività di assistenza domiciliare integrata, prevedendo che “le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti” e che le regioni “incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare” per “i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti”.
L’art. 39 della Legge 104/1992 prevede che le regioni disciplinino “con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale” e possano programmare “interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore”.
Il TAR Lombardia ha specificato che il Comune è tenuto a dare seguito all’istanza di predisposizione del progetto individuale attraverso un’istruttoria completa che preveda:
Gli enti locali sono tenuti a garantire, attraverso il progetto individuale, servizi specifici per l’igiene personale delle persone disabili che non siano in grado di provvedervi autonomamente. Tali servizi comprendono:
Il servizio di aiuto domestico, previsto dall’art. 8 della L. 104/1992, comprende necessariamente:
Gli enti locali devono garantire:
Il mancato adempimento degli obblighi di assistenza comporta responsabilità amministrativa per i dirigenti e i funzionari competenti, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che prevede l’obbligo di parere sulla regolarità tecnica degli atti.
Il Sindaco risponde personalmente dell’omesso esercizio delle funzioni di tutela della salute pubblica e dell’igiene, potendo incorrere in responsabilità penale per omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) quando il mancato intervento causi un danno alla persona assistita.
In caso di inerzia dell’amministrazione, l’interessato può adire il giudice amministrativo per ottenere:
L’analisi della normativa e della giurisprudenza consolidata evidenzia chiaramente che i Comuni hanno obblighi specifici e vincolati nell’assistenza alle persone disabili e invalide. Tali obblighi non sono meramente programmatici ma costituiscono veri e propri doveri giuridici la cui violazione comporta responsabilità amministrativa, civile e, in alcuni casi, penale.
Gli atti obbligatori da parte degli uffici comunali comprendono necessariamente:
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