Sulla responsabilità degli amministratori, consiglieri e funzionari comunali in relazione all’approvazione di regolamenti illegittimi.

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Sulla responsabilità degli amministratori, consiglieri e funzionari comunali in relazione all’approvazione di regolamenti illegittimi.

Oggetto: Responsabilità degli amministratori, consiglieri e funzionari comunali per l’approvazione di regolamenti illegittimi e conseguente danno erariale derivante dalle spese legali.

  1. Quadro normativo di riferimento
    Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della responsabilità degli amministratori e funzionari comunali è costituito principalmente dalle seguenti disposizioni:
  • Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che disciplina i pareri dei responsabili dei servizi, stabilendo che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi economico-finanziari, del responsabile di ragioneria.
  • Art. 147-bis del TUEL, che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, prevedendo che tale controllo sia assicurato nella fase preventiva della formazione dell’atto da ogni responsabile di servizio.
  1. Profili di responsabilità
    2.1 Responsabilità dei funzionari
    I funzionari comunali che rendono i pareri tecnici sulle proposte di regolamento sono direttamente responsabili in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, come espressamente previsto dall’art. 49, comma 3, del TUEL. Tale responsabilità si configura quando:
  • Il parere di regolarità tecnica sia stato reso in modo negligente, omettendo di rilevare evidenti profili di illegittimità del regolamento
  • Non siano stati effettuati i dovuti controlli preventivi sulla legittimità delle disposizioni regolamentari
  • Il parere sia stato reso in violazione di norme di legge o principi giuridici consolidati
    2.2 Responsabilità degli amministratori e consiglieri
    Gli amministratori e i consiglieri comunali possono incorrere in responsabilità amministrativa e contabile quando:
  • Approvano regolamenti palesemente illegittimi, discostandosi senza adeguata motivazione dai pareri tecnici negativi
  • Persistono nell’adozione di nuovi regolamenti con contenuti analoghi a quelli già annullati dal TAR
  • Causano un danno erariale derivante dalle spese legali conseguenti all’annullamento giurisdizionale o all’autotutela
  1. Conseguenze dell’illegittimità dei regolamenti
    Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dalla sentenza TAR Lazio, i regolamenti comunali, in quanto fonti secondarie, non possono modificare quanto stabilito dalle fonti primarie. L’annullamento giurisdizionale delle disposizioni regolamentari ha efficacia ex tunc ed erga omnes.
    In caso di annullamento del regolamento da parte del TAR o di revoca in autotutela, come stabilito dalla sentenza TAR Veneto, le spese legali sono poste a carico dell’amministrazione che ha dato causa al contenzioso con l’adozione dell’atto illegittimo.
  2. Danno erariale e responsabilità contabile
    Le spese legali sostenute dall’ente a seguito dell’annullamento di regolamenti illegittimi costituiscono un danno erariale che può essere addebitato agli amministratori e funzionari responsabili quando:
  • L’illegittimità del regolamento era manifesta e rilevabile con l’ordinaria diligenza
  • Vi è stata grave negligenza nell’istruttoria o nel rilascio dei pareri tecnici
  • Si è proceduto all’approvazione nonostante pareri tecnici negativi
  • Si è reiterata l’adozione di regolamenti con contenuti analoghi a quelli già annullati
  1. Conclusioni
    In risposta al quesito specifico sulla legittimità dell’addebito ai cittadini delle spese legali derivanti da regolamenti palesemente illegittimi, si deve concludere che:
    1) Non è giuridicamente corretto far gravare automaticamente sulla collettività le spese legali derivanti da regolamenti manifestamente illegittimi, quando tale illegittimità sia imputabile a dolo o colpa grave degli amministratori o funzionari.
    2) L’ente può e deve valutare l’attivazione dell’azione di responsabilità nei confronti dei soggetti che hanno causato il danno erariale, specialmente nei casi di:
  • Reiterazione di regolamenti illegittimi
  • Manifesta violazione di norme di legge
  • Grave negligenza nell’istruttoria
  • Omissione dei dovuti controlli preventivi
    3) La reiterazione dell’adozione di regolamenti illegittimi, con conseguente moltiplicazione delle spese legali, costituisce un’aggravante della responsabilità degli amministratori e funzionari coinvolti.
    Si raccomanda pertanto all’ente di:
    a) Rafforzare i controlli preventivi di legittimità sui regolamenti
    b) Valutare attentamente i profili di responsabilità personale in caso di danno erariale
    c) Evitare la reiterazione di regolamenti con contenuti già censurati dalla giurisprudenza.
    d) Attivare, ove necessario, le opportune azioni di responsabilità per il recupero delle spese legali indebitamente sostenute.
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