Nuova ordinanza attesa ingresso porto turistico

Il Giornale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Capri
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ORDINANZA n. (vedi stringa in alto)
INTEGRAZIONI ALL’ORDINANZA 06/2016 – “MOVIMENTAZIONE DELLE UNITA’ DA DIPORTO DIRETTE/PROVENIENTI DALLE AREE IN CONCESSIONE ALL’INTERNO DEL PORTO Dl CAPRI”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:
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la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;
la propria ordinanza n. 28/2013 del 13 luglio 2013 recante la Disciplina della movimentazione delle unità navali nel porto di Capri;
la propria ordinanza n. 24/2014 datata 23 maggio 2014 recante la Regolamentazione operativa del porto commerciale e della rada di Marina Grande di Capri;
la propria ordinanza n. 06/2016 “movimentazione delle unità da diporto dirette/provenienti dalle aree in concessione all’interno del porto di Capri” approvata in data 11/04/2016, come modificata dall’ordinanza n. 15/2018 modifiche all’ordinanza 06/2016 – “movimentazione delle unità da diporto dirette/provenienti dalle aree in concessione all’interno del porto dl Capri”;
le ordinanze n. 41/1979 in data 4 luglio 1979 della Capitaneria di porto di Napoli, 15/2014 in data 30 aprile 2014, 47/2014 in data 13 novembre 2014 e 43/2019 in data 31 dicembre 2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri;
i Decreti Dirigenziali nn. 117 del 13 giugno 2013, n. 177 del 30 luglio 2013, n. 184 del 02 agosto 2013, modificati dal DD n. 219 del 27/09/2013, della Giunta Regionale della Campania con cui è stato approvato il provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi del porto di Capri;
l’ordinanza sindacale n. 98 del 20/06/2023 con la quale il Comune di Capri ha disciplinato le modalità di attracco presso il piccolo approdo del cd “Scoglio delle Sirene” sito nella baia di Marina Piccola dal 21/06/2023 al 31/10/2023;
l’ordinanza sindacale n. 107 del 18/07/2023, avente ad oggetto: “Salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico presso l’area di Marina Piccola, divieto di approdo “Scoglio delle Sirene”, in vigore dal 20/07/2023 al 31/10/2023;

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione delle summenzionate ordinanze sindacali ed in particolare dell’ordinanza n. 107 succitata, è stato riscontrato un notevole aumento delle unità da diporto dirette al pontile posto in testata del molo “pennello” per lo sbarco/imbarco dei passeggeri in concessione alla Soc. “Porto turistico di Capri”, che di frequentemente attendono nei pressi dell’imboccatura portuale;
VISTE
le note e le riunioni generate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, in cui è stata rappresentata, agli Enti competenti, la necessità di una delocalizzazione del traffico diportistico in strutture poste al di fuori del porto di Marina Grande di Capri, al fine di evitare la commistione tra questo ed il traffico commerciale delle unità di linea, tra cui le missive prott. nn. 9105 del 02/09/2019, 12027 del 31/12/2019, 4015 del 16/05/2023;
RITENUTO NECESSARIO nelle more che gli Enti competenti attuino la delocalizzazione del traffico diportistico, dettare una disciplina maggiormente puntuale e rigorosa per la gestione del flusso di unità da diporto, regolamentando più precisamente, in particolare, l’area di attesa delle unità dirette al summenzionato pontile, al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo per la navigazione portuale;
VISTO VISTO
VISTO VISTI
l’esito del sopralluogo effettuato in data 27.07.2023 da personale dipendente insieme al Capo Gruppo ormeggiatori del porto di Capri;
l’esito della riunione tenutasi in data 28.07.2023, convocata con fg. prot. n. 7127 in data 25.07.2023, a cui hanno partecipato il Comune di Capri, il Porto Turistico di Capri e i rappresentanti delle compagnie di navigazione titolari di un maggior numero di servizi di collegamento di linea con il porto di Capri;
il Decreto Legislativo 18/07/2005 n° 171 “Codice della nautica da diporto;
gli artt. 17, 62, 65, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
Art. 1
All’art 3 dell’Ordinanza 06/2016, così come modificato dall’ordinanza 15/2018 meglio citata
in premessa, è aggiunto il seguente paragrafo:
“Nello specifico, tali unità devono sostare nell’area di attesa delimitata dai seguenti punti di
coordinate geografiche (DATUM WGS84) e denominata “waiting area diporto”:
1. 40°33.444’N–014°14.916’E; 2. 40°33.493’N–014°14.916’E. 3. 40°33.546’N–014°15.116’E; 4. 40°33.474’N–014°15.116’E;
Nella predetta area è vietato l’ancoraggio, la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.
È cura del Comune di Capri installare idonee boe di delimitazione al fine di identificare visivamente l’area.
Dopo l’ingresso nel bacino portuale, le unità da diporto devono mantenere una rotta quanto più possibile prossima alle strutture del Porto Turistico di Capri, non intralciando il bacino di evoluzione dell’area commerciale.”
Sono fatte salve le disposizioni di cui alle ordinanze citate in premessa.

Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed ha validità fino al 31 ottobre 2023. Essa può essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell’applicazione delle disposizioni sopra indicate.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
• affissione all’albo di questo Ufficio;
• trasmissione al Comune di Capri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
• inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/capri;
• invio a cooperative/società/Enti interessati, con l’obbligo di esporla
permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne
conoscenza ai propri associati e utenti;
• divulgazione a cura dei mezzi di informazione.
Capri, lì 28 luglio 2023
IL COMANDANTE
T. V. (CP) Emanuele COLOMBO
(Documento sottoscritto con firma digitale

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